Le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo – per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – possono ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta. Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO
(art. 3 D.L. n. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità 2015)
Le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo – per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – possono ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta. Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato. Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 esercizi fiscali precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al 2012, 2013 e 2014 per i “solari”), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro.
L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla in dichiarazione dei redditi. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha fornito le prime indicazioni operative.
L’art. 3 D.L. n. 145/2013 riconosce, per i periodi d’imposta successivi al 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito sale al 50% per le spese che hanno avuto ad oggetto l’assunzione di personale molto qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca esterni con enti di ricerca ed Università, ed infine anche i compensi corrisposti all’amministratore, che non sia dipendente dell’impresa ma che svolge però attività di ricerca.
Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Al riguardo, il documento di prassi spiega che rientrano nel gruppo dei soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Rimangono invece escluse le imprese soggette a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.
Sul piano oggettivo la circolare precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elenco contenuto nelle decreto attuativo del 27 maggio 2015, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico – ad esempio in ambito storico o sociologico – l’importante è che le attività di ricerca e sviluppo siano dirette all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Con riferimento alle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta la circolare individua le seguenti quattro categorie:
- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la possibilità di cumulare il credito d’imposta con il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi. La cumulabilità è prevista anche con riguardo al patent box. I costi rilevanti per l’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca sono computabili anche nella determinazione del reddito detassato.
(Fonte: http://www.ecnews.it/, www.ipsoa.it)
