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Studio Casagrande Agosto 23, 2016 Nessun commento

Il Patent box è un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato e a quelli residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili.

Il Patent box è un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato e a quelli residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili.

L’opzione per la tassazione agevolata ha una durata di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile, e consente di escludere dalla base imponibile – ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP – una quota del reddito derivante dall’utilizzo (diretto o indiretto) dei beni.

Per ottenere l’agevolazione è necessario (per gli anni 2015 e 2016) presentare istanza telematica entro il termine del primo periodo d’imposta di opzione e, nel caso di utilizzo diretto dei beni con istanza di ruling (si tratta di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate concernente l’individuazione dei beni immateriali oggetto di agevolazione e i criteri di determinazione del reddito agevolato) obbligatoria, è anche necessario presentare la predetta istanza entro lo stesso termine al fine di beneficiare della detassazione a partire dal periodo d’imposta in oggetto.

Dal 2017 l’istanza può essere opzionata direttamente in dichiarazione dei redditi. La misura dell’agevolazione prevista è : per il 2015 il 30% del reddito agevolato, per il 2016 il 40% e a regime dal 2017 il 50%.

L’agevolazione tecnicamente si effettua con una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Per i periodi d’imposta compresi tra la presentazione dell’istanza di ruling e la sottoscrizione dell’accordo (col quale l’impresa è autorizzata a fruire dell’agevolazione) è possibile beneficiare della detassazione direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo, o se i termini lo permettono, con la presentazione di dichiarazione integrativa a favore o domanda di rimborso.

Il meccanismo di calcolo prevede la seguente procedura:

– individuazione del bene immateriale (software, brevetti, disegni e modelli, marchi e know-how)[1] ;

– determinazione del reddito agevolato teorico “RA teorico” (attraverso le tecniche previste dalle linee guida OCSE in materia di “transfer pricing”, principalmente il metodo “CUP” e il metodo “profit split”);

– determinazione del “nexus ratio”, ovvero il rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo qualificate e le spese di ricerca complessive dell’anno oggetto di agevolazione e dei quattro esercizi precedenti: in sostanza, l’agevolazione può essere fruita interamente solo se la stessa sostiene tutte le spese di ricerca e sviluppo relative al miglioramento e al mantenimento del bene immateriale;

– il reddito effettivo agevolabile è dato dalla formula: RA teorico * nexus ratio * (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% dal 2017).

La finalità dell’agevolazione è quella di incentivare l’attività di ricerca e sviluppo ed agevolare le imprese che sviluppano beni immateriali sostenendone i relativi costi.

 

(Fonte: http://www.ecnews.it/, www.ipsoa.it)